La responsabilità civile è quella esistente nei rapporti tra cittadini; questi ultimi sono regolamentati dalle norme del diritto privato. Chiunque violi queste norme non compie un reato (né penale né amministrativo) e non è esposto a sanzioni di sorta ma solo ad un risarcimento del danno. Come si legge sul portale www.avvocatoaccanto.com, esistono vari tipi di responsabilità civile, a seconda del contesto all’interno del quale matura la violazione.

La responsabilità contrattuale

Come accennato, esistono differenti tipi di responsabilità civile benché le casistiche principali possano essere divise in contrattuale ed extracontrattuale.

Nel caso della responsabilità contrattuale, l’illecito si verifica nel momento in cui una delle parti non rispetta i termini di un accordo stipulato tramite contratto. Questo tipo di responsabilità è applicabile ad una vasta gamma di ambiti e situazioni, come ad esempio il mancato pagamento di una fattura, l’esecuzione lacunosa di lavori di ristrutturazione e qualsiasi altra circostanza in cui si possa verificare un’inadempienza più o meno grave dei termini concordati per contratto.

La responsabilità contrattuale si caratterizza per il termine di prescrizione particolarmente ampio (dieci anni); in aggiunta, va sottolineato che questo tipo di responsabilità è punibile solo in presenza di una denuncia da parte del soggetto danneggiato, al quale compete il cosiddetto “onere della prova”, così disciplinato dal comma 1 dell’articolo 2697 del Codice Civile: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Il querelante può ottemperare in maniera piuttosto agevole a questo tipo di onere, dal momento che il contratto rappresenta una prova concreta ed inconfutabile.

La responsabilità extracontrattuale

Se l’illecito non rientra nei casi di responsabilità contrattuale esso rientra nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (o “da atto illecito”); quest’ultima ricomprende tutti frangenti in cui si verifica una violazione dell’obbligo generico di non procurare ad altri, ingiustamente, un qualsivoglia tipo di danno. Rappresentano esempi di danno da responsabilità civile extracontrattuale gli incidenti stradali, il mancato rispetto della distanza tra due costruzioni e simili. In generale, il danno può essere provocato da un’azione lesiva nei confronti dell’integrità fisica o psichica oppure semplicemente di carattere materiale (basti pensare ai danni alle autovetture in caso di incidente).

Rispetto a quella contrattuale, la responsabilità extracontrattuale prevede un termine di prescrizione dimezzato (cinque anni) e l’onere di prova può essere più difficile da ottemperare dal momento che mancano i riscontri oggettivi che possono essere desunti da un contratto.

La responsabilità oggettiva ed indiretta

La presenza di un contratto è solo una delle discriminanti per determinare il tipo di responsabilità civile. In alcuni casi, infatti, è possibile parlare di responsabilità oggettiva oppure indiretta; la prima si configura nel momento in cui non vi sono né il dolo né la colpa (prescinde, cioè, dall’elemento soggettivo), la seconda invece investe coloro i quali non sono direttamente responsabili del danno ma devono comunque risponderne poiché occupano una posizione di controllo o supervisione. Gli esempi più tipici di responsabilità indiretta sono quelli inerenti al datore di lavoro che deve rispondere di un danno provocato dai propri dipendenti o di un genitore responsabile delle azioni di un figlio minorenne.

Il risarcimento del danno

Ogni tipo di responsabilità civile, come detto, ha come unica conseguenza il risarcimento del danno cagionato. L’illecito è punibile solo in presenza di un’iniziativa da parte del soggetto danneggiato (né lo Stato né la Pubblica Amministrazione possono agire per far valere questo tipo di responsabilità). Questi può ottenere una sentenza di risarcimento da parte del giudice che può consistere in un’ingiunzione a fare qualcosa o interrompere un’attività già in corso (come ad esempio interrompere la costruzione di un edificio) oppure a risarcire la parte danneggiata attraverso varie forme di risarcimento (in denaro o in altre prestazioni).